| Agenzie d'affari | |
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L'apposito modulo va presentato nel caso in cui nelle imprese che esercitano l’attività di agenzia d’affari intervengano variazioni relative a: aggiunta di attività (sempre in relazione all’attività di agenzia di affari), modifica del legale rappresentante, della compagine o della denominazione sociale, trasformazioni societarie, modifiche agli orari di apertura, modifica del rappresentante nominato per la gestione dell’agenzia.
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Per cessare la sede di attività di un’agenzia d’affari è necessario presentare una Segnalazione di Inizio Attività utilizzando l’apposito modello.
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Per agenzia d’affari si intende un’impresa organizzata che effettua, professionalmente e con finalità di lucro, un’attività di intermediazione a favore di terzi, con l’assunzione e trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.
Per aprire un’agenzia d’affari è necessario presentare una Segnalazione di Inizio Attività utilizzando l’apposito modello. Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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Per subentrare nell’attività di un’agenzia d’affari è necessario presentare una Segnalazione di Inizio Attività utilizzando l’apposito modello.
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Per trasferire la sede di attività di un’agenzia d’affari è necessario presentare una Segnalazione di Inizio Attività utilizzando l’apposito modello.
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| Agenzie viaggi | |
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E' la comunicazione, da presentare al Comune Capofila di Sportello Unico per la modifica del direttore tecnico responsabile delle attività di agenzia di viaggio. Si ricorda che qualsiasi variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA deve essere comunicata al Comune entro i 10 giorni successivi al suo verificarsi.
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A seguito delle modifiche normative introdotte dalla Legge 38/2009, per le Agenzie viaggi è venuto meno l’obbligo di versare un deposito cauzionale o, in alternativa, di stipulare una polizza fidejussoria prima di iniziare dell’attività. Conseguentemente, i titolari delle agenzie viaggi e turismo che abbiano a suo tempo provveduto al versamento del deposito cauzionale o alla stipula di polizza fidejussoria, possono richiederne lo svincolo.
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Qualsiasi variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA di apertura o di subingresso nell’attività deve essere comunicata al Comune entro i 10 giorni successivi al suo verificarsi.
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Per aprire filiali, succursali o altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare (gestione diretta) è necessario presentare al Comune ove queste sono ubicate una SCIA redatta sull’apposito modello.
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E' la comunicazione, da presentare al Comune Capofila di Sportello Unico per cessazione dell’attività di agenzia di viaggi e turismo.
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Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, le attività di produzione e di organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nei predetti servizi. Rientrano quindi tra le attività proprie di queste agenzie: organizzazione e vendita di soggiorni viaggi e crociere; prenotazione e vendita di biglietti ferroviari aerei ecc.; accoglienza e accompagnamento clienti nelle escursioni e nei viaggi; prenotazione di alberghi e ristoranti. Si ricorda che qualsiasi variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA va comunicata al Comune entro i 10 giorni successivi al suo verificarsi.
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La SCIA per l’apertura di un’agenzia di viaggi e turismo a seguito di subingresso, va presentata su apposito modello al Comune Capofila di Sportello Unico. Si ricorda che qualsiasi variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA di subingresso deve essere comunicata al Comune entro i 10 giorni successivi al suo verificarsi.
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In caso di variazione della sede di un’agenzia di viaggi e turismo, è necessario presentare una SCIA utilizzo gli appositi modelli. Si ricorda che qualsiasi variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA va comunicata al Comune entro i 10 giorni successivi al suo verificarsi.
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| Agricoltura | |
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Gli imprenditori agricoli, singoli od associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29.12.1993 n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, in osservazione delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. Il subingresso nella concessione del posteggio può essere autorizzato in seguito a cessione o ad affitto dell’azienda agricola od alla cessione del ramo aziendale, attestati mediante autocertificazione e documentati dai relativi contratti. È necessario presentare modello apposito al Comune di competenza (NON allo SUAP). Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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La vendita diretta dei prodotti agricoli in sede fissa è soggetta a previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l’esercizio di vendita stesso. Si segnala che per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o di altre aree private non è richiesta alcuna formalità amministrativa.
È necessario presentare modello apposito allo Sportello Unico Associato delle Attività Produttive con sede a Ciriè – Via Andrea D’Oria 14/1.
Contestualmente alla SCIA deve essere presentata la notifica sanitaria per la competente ASL, comprensiva di relazione tecnica e corredata da copia del bollettino di versamento dei diritti sanitari dovuti. Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione. Si segnala che per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o di altre aree private non è richiesta alcuna formalità amministrativa.
Il modello di segnalazione, ove necessario, va presentato al Comune ove ha sede l’azienda di produzione (NON allo SUAP). Contestualmente alla SCIA deve essere presentata la notifica sanitaria per la competente ASL, corredata da copia del bollettino di versamento dei diritti sanitari dovuti. Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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| Altro | |
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Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato da chiunque abbia un interesse diretto, concreto ed attuale. L’interesse all’accesso deve corrispondere ad una situazione tutelata giuridicamente e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso (art. 22 Legge n. 241/90).
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| Artigianato | |
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Questa comunicazione va presentata, utilizzando l’apposito modello, al Comune dove ha sede l’attività (non al SUAP) qualora si sospenda l’attività stessa per un periodo superiore a 10 giorni. Analoga comunicazione va presentata alla ripresa dell’attività, purché ciò avvenga nello stesso locale e senza modifiche rilevanti.
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Qualora cambi il preposto alla direzione tecnica dell’attività, occorre presentare la relativa comunicazione agli uffici comunali competenti. Chi ricoprirà il ruolo di direttore tecnico è tenuto a dichiarare l’accettazione dell’incarico, insieme al requisito professionale che consente di esercitare tale attività. Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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Il modulo va compilato e recapitato agli uffici comunali preposti quando nelle imprese che esercitano l’attività di acconciatore/estetista intervengono variazioni relative a: modifiche del legale rappresentante, della compagine e/o della denominazione sociale, trasformazioni societarie.
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Nel caso in cui l’imprenditore intenda modificare gli orari di attività, deve presentare una Comunicazione al Comune ove ha sede l’attività (tale comunicazione non rientra nelle attività dello SUAP). La richiesta deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa o da suo delegato espressamente autorizzato utilizzando l'apposito modello.
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Per subentrare in un’attività di acconciatore, occorre presentare una segnalazione certificata di inizio attività utilizzando l’apposita modulistica, con tutte le autocertificazioni relative ai requisiti richiesti per esercitare l’attività. Per svolgere questa attività è indispensabile l’abilitazione professionale. Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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L’attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e servizi relativi all’aspetto estetico dei capelli, inclusi i trattamenti tricologici che non hanno carattere sanitario. Ricomprende le figure di: parrucchiere uomo - parrucchiere donna - barbiere.
Fra le competenze di questo professionista possono rientrare esclusivamente anche manicure e pedicure, mentre gli altri trattamenti estetici prevedono il possesso della qualifica di estetista.
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Per trasferire un’attività di acconciatore, occorre presentare una segnalazione certificata di inizio attività utilizzando l’apposita modulistica, con le autocertificazioni relative alla presenza dei requisiti richiesti per esercitare l’attività.
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Qualora si intenda modificare la superficie dei locali di esercizio attività, è necessario presentare una Segnalazione di Inizio Attività allo Sportello Unico delle Attività Produttive. E’ indispensabile il rispetto della normativa in materia edilizia. In caso di lavori edili, bisogna contattare preventivamente gli sportelli competenti per i necessari assensi o nulla osta.
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Per comunicare la cessazione di un’attività di estetista o di acconciatore occorre presentare SCIA ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 della Legge 241/1990, così come modificato dalla Legge 122/2010, presso il competente ufficio comunale.La S.C.I.A. dovrà essere presentata su apposito modello.
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Per comunicare la cessazione di un’attività artigiana occorre presentare SCIA ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 della Legge 241/1990e s.m.i., presso il competente ufficio comunale.
La S.C.I.A. dovrà essere presentata su apposito modello. Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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Per alcune attività artigianali (es. gelaterie, pizzerie da asporto, yogourterie, ecc…), è necessario presentare segnalazione di inizio attività al Comune sede di Sportello Unico, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.
Le imprese artigiane devono inoltrare, contestualmente alla S.C.I.A. presentata allo Sportello unico del Comune, la comunicazione di iscrizione all'ufficio albo presso la Camera di Commercio.
L'attività NON può essere iniziata prima della data della presentazione della dichiarazione alle amministrazioni competenti. Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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Per subentrare in un’attività di estetista occorre presentare una segnalazione certificata di inizio attività utilizzando l’apposita modulistica, con le autocertificazioni relative alla presenza dei requisiti richiesti per esercitare l’attività. Le norme vigenti prevedono, per svolgere l’attività, il possesso dell’abilitazione professionale. Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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Per trasferire un’attività di estetista occorre presentare una segnalazione certificata di inizio attività utilizzando l’apposita modulistica, con le autocertificazioni relative al possesso dei requisiti richiesti.
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Per ampliare o ridurre la superficie dei locali dove già si esercita l’attività di estetista, è necessario presentare una Segnalazione di Inizio Attività allo Sportello Unico delle Attività Produttive.
Devono essere rispettate tutte le norme in materia di igiene e di edilizia. Se sono necessari interventi edili, occorre attivarsi preventivamente presso gli sportelli per l’edilizia competenti.
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L’attività di estestista ricomprende “tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.” Sono escluse le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. L’attività di estetista può essere esercitata sia in forma di impresa individuale che in forma di società. Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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L’attività di piercing comprende tutti i trattamenti non terapeutici finalizzati all’inserimento su cute o mucose, in varie parti del corpo, di oggetti di varia forma e composizione.
L’attività di tatuaggio comprende tutte le tecniche atte ad inserire nel derma umano pigmenti di uno o più colori che, una volta stabilizzatisi, danno forma al cosiddetto tatuaggio ornamentale, per sua natura indelebile e permanente.
L’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing è vincolato alla Segnalazione di Inizio Attività da presentare alle ASL competenti per territorio per tramite dello SUAP Associato con sede presso il Comune di Ciriè. Sarà cura dello SUAP, quindi, trasmettere al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territoriale.
Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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Per poter iniziare l’esercizio professionale di una delle attività comprese nella definizione normativa di “tintolavanderia”, occorre presentare apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune capofila di Sportello Unico Associato.
L’attività di tintolavanderia è definita dalla norma come l’esercizio dell’attività professionale “che esegue trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini (infeltrimento della lana), di indumenti, capi ed accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra”.
Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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| Autorizzazioni di Pubblica Sicurezza | |
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È la comunicazione che occorre inoltrare all’Ufficio Attività Economiche in occasione di eventi privati in cui si somministrano alimenti e bevande, ad esempio inaugurazioni di locali commerciali, effettuati in luogo pubblico ed a cui possono accedere soggetti non specificatamente identificati a priori.
Nella comunicazione devono essere indicate le modalità con le quali verrà effettuata la somministrazione, le attrezzature utilizzate e un elenco dei cibi e delle bevande somministrati. Vanno evitati gli alimenti di facile deperibilità quali, ad esempio, carni crude, salse preparate con uova, alimenti che necessitino la conservazione refrigerata.
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Per poter avviare un’attività di pubblico spettacolo occorre ottenere l’autorizzazione comunale.
Nel caso di locali ed impianti con capienza fino a 200 persone, il rilascio della licenza NON é subordinato all'esito favorevole del sopralluogo da parte della Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. L’istanza deve essere presentata presso il Comune nel quale si intende svolgere la manifestazione, non allo SUAP. Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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I locali di pubblico spettacolo sono locali aperti al pubblico ove l’attività principale svolta è quella di trattenimento e spettacolo. Per poter avviare un’attività di pubblico spettacolo occorre ottenere l’autorizzazione comunale.
Nel caso di locali ed impianti con capienza da 201 a 5000 persone e di sale cinematografiche e teatri con capienza fino a 1300 persone, il rilascio della licenza é subordinato all'esito favorevole del sopralluogo da parte della Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Nel caso di locali ed impianti con capienza superiore a 5000 persone e di sale cinematografiche e teatri con capienza superiore a 1300 persone, il rilascio della licenza é subordinato all'esito favorevole del sopralluogo da parte della Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza. L’istanza deve essere presentata presso il Comune nel quale si intende svolgere la manifestazione non allo SUAP. Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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Le istanze relative all’occupazione di suolo pubblico per attività di promozione, propaganda, commerciali o simili vanno presentate al Comune dove si intende svolgere l’attività (non al SUAP). A Cirié vanno presentate all’Ufficio Attività Economiche e Polizia Amministrativa. Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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La richiesta per effettuare il volantinaggio va inoltrata al Comune dove si intende svolgere l’attività (non al SUAP). L’istanza va accompagnata da copia del materiale che sarà distribuito. In caso di variazioni sostanziali del contenuto, occorrerà presentare all’ufficio competente il nuovo volantino. Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda informativa.
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Lo svolgimento di alcune attività prevede la tenuta di registri da far vidimare al Comune. Per la vidimazione è necessario presentare domanda in carta libera. Nel caso in cui venga richiesta la vidimazione di registri relativi ad attività non autorizzate in origine dal Comune (es. nel caso di compravendita di preziosi), occorre presentare copia conforme all’originale dell’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente. Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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L´esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a Segnalazione Certificata di inizio attività da presentarsi al Comune in cui ha sede legale l’impresa e al Comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell’impresa stessa. L'attività deve essere esercitata direttamente dal titolare che può avvalersi di un rappresentante di licenza. I veicoli da noleggiare devono essere di proprietà o nella disponibilità (leasing o usufrutto) del titolare dell'attività. Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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| Commercio fisso | |
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Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate, può affidare uno o più di tali reparti, affinché lo gestisca in proprio, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto (persona fisica o società) in possesso dei requisiti previsti, in relazione ai prodotti venduti nel reparto stesso.
Con l'affidamento di reparto, le facoltà connesse alla gestione dell'esercizio, comprese le scelte inerenti alle vendite straordinarie o sottocosto, sono trasferite all'affidatario. Ogni altra facoltà e, in particolare, la scelta degli orari e delle chiusure, la modifica delle superfici e dei settori merceologici e l'affidamento di reparti, resta in capo al titolare dell'esercizio.
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Qualora il titolare di un esercizio di vicinato decida di sospendere l’attività deve presentare comunicazione al competente ufficio comunale. Al termine della sospensione, deve presentare pari comunicazione di ripresa dell’attività dell’esercizio di vicinato.
La comunicazione dovrà essere presentata su apposito modello.
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Nell’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso del requisito professionale. In caso di Società, il possesso di tale requisito è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all’attività commerciale.
Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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Nel caso in cui la persona incaricata dello svolgimento delle funzioni di preposto alla vendita di funghi freschi o secchi spontanei non confezionati debba essere sostituita, occorre presentare debita comunicazione al Comune.
La persona individuata quale nuovo preposto alla vendita di tali generi alimentari è tenuta alla compilazione di una dichiarazione nella quale dichiara l’accettazione dell’incarico e dichiara quale sia il requisito professionale che gli consente di esercitare tale attività.
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Nel caso in cui un esercente desideri modificare gli orari di apertura del proprio esercizio commerciale, rispetto a quanto precedentemente comunicato al Comune, è tenuto alla presentazione dell’apposita dichiarazione ai competenti uffici comunali.
Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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L’apposito modulo va compilato e consegnato agli uffici comunali preposti nel caso in cui nelle imprese che esercitano l’attività di commercio in esercizio di vicinato intervengano variazioni relative a modifiche del legale rappresentante, della compagine sociale, della denominazione sociale o relative a trasformazioni societarie. Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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Sono considerate vendite di liquidazione quelle effettuate dal negoziante al fine di eliminare, in breve tempo, tutte le proprie merci. Possono essere effettuate in qualunque periodo dell’anno e per un lasso di tempo massimo di tre mesi.
L’esercente che effettua la vendita di liquidazione ha l’obbligo di indicare la percentuale di sconto praticato rispetto al prezzo normale di vendita (che deve essere comunque sempre esposto).
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Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito di eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati, secondo la definizione contenuta nell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
È un’operazione riservata agli operatori del commercio al dettaglio.
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Le vendite di fine stagione devono avere per oggetto i prodotti di carattere stagionale o di moda che, pertanto, sono soggetti a notevole deprezzamento se non venduti entro in certo periodo di tempo. Pur non esistendo una precisa definizione normativa di questa particolare tipologia di prodotti, di solito sono oggetto di saldi gli articoli di abbigliamento, le calzature e gli articoli sportivi, in virtù del loro carattere strettamente stagionale e legato alla moda.
È un’operazione riservata agli operatori del commercio al dettaglio.
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La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale.
Ulteriori dettagli sono riportati nella Scheda Informativa.
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Il Sindaco è competente al rilascio dell’autorizzazione alla vendita dei prodotti fitosanitari (e relativi coadiuvanti) ed alla gestione dei depositi. Il Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL è competente al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei fitosanitari.
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Nel caso in cui un esercizio commerciale in sede fissa desideri collocare all’esterno del proprio locale espositori mobili a fini promozionali/commerciali, deve presentare apposita istanza al Comune competente per territorio. Se l’occupazione prevista sconfina oltre gli spazi di pertinenza, occorre il nulla osta delle proprietà confinanti. Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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L’obbligo di effettuazione della comunicazione di subingresso sussiste nei casi di: trasferimento della titolarità dell’azienda per atto fra vivi o mortis causa; altre variazioni societarie (di legale rappresentante, della natura giuridica, della ragione sociale, del titolare).
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Per comunicare la cessazione di un esercizio di vicinato occorre presentare SCIA ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 della Legge 241/1990, così come modificato dalla Legge 122/2010, presso il competente ufficio comunale (Sezione D).
La S.C.I.A. dovrà essere presentata su apposito modello.
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Gli esercizi di vicinato sono esercizi commerciali di vendita al dettaglio aventi una superficie di vendita non superiore a 250 mq.
Per commercio al dettaglio si intende l’attività svolta da chiunque, professionalmente, acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, al consumatore finale.
Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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Nel caso di trasferimento della sede di un esercizio di vicinato è necessario presentare apposita S.C.I.A. al Comune competente.
Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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Nel caso di aggiunta o eliminazione di un settore merceologico (alimentare o non alimentare) commercializzato all’interno di un esercizio di vicinato, è necessario presentare apposita S.C.I.A. al Comune competente.
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Nel caso di variazione nella superficie di vendita di un esercizio di vicinato (riduzione od ampliamento), è necessario presentare apposita S.C.I.A. al Comune competente.
A tale proposito si ricorda che la superficie di vendita è quella occupata dalle attrezzature di vendita (banconi, scaffalature, camerini per la prova dei capi di abbigliamento, ecc) e quella a disposizione del personale di vendita. Non viene computata a tal fine la superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
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Per commercio attraverso apparecchi automatici s'intende la forma speciale di vendita al dettaglio (cioè a favore del consumatore finale) effettuata a mezzo distributori automatici. Dovranno essere comunicate successivamente al Comune anche le variazioni e la cessazione dell'attività. Per l'installazione di distributori automatici di alimenti e bevande, oltre alla presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è necessario presentare prima dell'inizio dell'attività apposita notifica all'Azienda ASL competente, allegando l'elenco dei siti, completo di indirizzo, dove tali distributori sono collocati.
In caso di collocazione dei distributori su area pubblica, dovrà essere presentata apposita richiesta di concessione di suolo pubblico.
Ulteriori indicazioni sono disponibili nella Scheda Informativa.
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Questo tipo di vendita si svolge con modalità diverse da quelle del negozio tradizionalmente inteso, ma le modalità ed i requisiti richiesti per il suo svolgimento sono assimilati a quelli previsti per gli esercizi di vicinato (requisiti morali e, nel caso, quelli professionali). Ulteriori dettagli sono riportati nella Scheda Informativa.
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| Fiere e mercati straordinari | |
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Coloro che intendono partecipare alle manifestazioni fieristiche della Città di Ciriè, titolati ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 114/98, devono presentare all’Ufficio Attività Economiche od inviare, con lettera raccomandata, entro e non oltre 60 giorni antecedenti la data della manifestazione, domanda di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, allegando copia dell’autorizzazione con la quale partecipano, se non rilasciata dal Comune di Ciriè. Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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| Lotterie tombole e pesche di beneficenza | |
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Chi intende organizzare una lotteria, una tombola, una pesca o un banco di beneficenza è tenuto a presentare preventivamente apposita comunicazione. Ulteriori dettagli, anche in merito alla normativa di riferimento e alla definizione delle casistiche interessate, sono riportate nella Scheda Informativa, che si consiglia di leggere attentamente prima di presentare la comunicazione.
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| Manifestazioni e trattenimenti pubblici | |
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La manifestazione temporanea è uno spettacolo pubblico avente una durata ridotta, che può essere svolta in un locale pubblico od in un luogo all’aperto, caratterizzata dalla presenza di un numero notevole di persone e che, per tale motivo, in caso di incendio o di altro guasto o pericolo potrebbe presentare problematiche rilevanti ai fini della salvaguardia della sicurezza delle persone. Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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Per organizzare manifestazioni sportive su strade o aree pubbliche, è necessario presentare apposita SCIA al Comune competente per territorio (non al SUAP). Per manifestazioni sportive si intendono, ad esempio, gare podistiche, con skate, corse ciclistiche siano esse a carattere competitivo o non competitivo, ecc. Se la manifestazione interessa il territorio di più Comuni, la SCIA deve essere presentata alla Provincia o, ove ricorra il caso di sovrapposizione di più Province, alla Regione.
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| Sale giochi | |
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Per sala pubblica da gioco (sala giochi) si intende un locale allestito specificamente per lo svolgimento di giochi leciti mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento meccanici ed elettromeccanici (quali biliardo, calcio-balilla, flipper), automatici, semiautomatici ed elettronici (quali newslot, videogiochi), nonché del gioco delle carte. Per poter subentrare nell’attività di sala giochi occorre presentare preventiva segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) utilizzando gli appositi modelli. Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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Per comunicare la cessazione dell’attività di sala giochi occorre presentare SCIA ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 della Legge 241/1990, così come modificato dalla Legge 122/2010, presso lo SUAP Associato. La S.C.I.A. dovrà essere presentata su apposito modello. Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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Per sala pubblica da gioco (sala giochi) si intende un locale allestito specificatamente per lo svolgimento di giochi leciti mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento meccanici ed elettromeccanici (quali biliardo, calcio-balilla, flipper), automatici, semiautomatici ed elettronici (quali newslot, videogiochi), nonché del gioco delle carte. Per poter avviare l’attività di sala giochi occorre presentare preventiva segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), utilizzando gli appositi modelli. Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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Per poter trasferire un’attività di sala giochi occorre presentare agli uffici comunali preventiva segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) utilizzando gli appositi modelli. Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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Per gli esercizi commerciali o pubblici non in possesso di licenza di P.S. di cui agli artt. 86 e 88 TULPS, l’installazione di giochi leciti è subordinata alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) completa degli allegati richiesti, utilizzando gli appositi modelli. Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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Qualora chi esercita l’attività di produzione, importazione, distribuzione, gestione, anche in forma indiretta, ed installazione sul territorio nazionale di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito disciplinati dall’articolo 110, commi 6 e 7, del R.D. n. 773/1931 decida di trasferire la sede di svolgimento dell’attività stessa, deve presentare apposita SCIA al SUAP territoriale, utilizzando gli appositi modelli. Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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| Somministrazione alimenti e bevande | |
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E' la comunicazione, da presentare al Comune, da parte di società, associazione o organismo collettivo titolare di autorizzazione per l'esercizio pubblico di somministrazione, per denunciare la variazione della persona alla quale è stata delegata la responsabilità dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
La comunicazione dovrà essere presentata su apposito modello ed indicare il possesso dei necessari requisiti morali e professionali del nuovo delegato
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Qualora il titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande decida di sospendere l’attività, deve presentare comunicazione utilizzando l’apposito modello. Analoga comunicazione va presentata al momento della riapertura, sempre che l’attività sia ripresa nello medesimo locale, senza modifiche allo stesso e alle attrezzature.
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Nel caso in cui un esercente desideri modificare gli orari di apertura del proprio esercizio pubblico, rispetto a quanto precedentemente comunicato al Comune, è tenuto alla presentazione dell’apposita dichiarazione agli uffici comunali competenti per territorio (NON allo SUAP).
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Quando si verificano variazioni nella titolarità dell’esercizio di somministrazione a seguito di modifica del legale rappresentante, della denominazione o della compagine sociale o della forma societaria, occorre presentare comunicazione al Comune capofila di SUAP, redatta utilizzando l’apposito modello.
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Per aprire un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande occorre ottenere autorizzazione ai sensi della normativa vigente, rilasciata dal competente ufficio comunale. L’autorizzazione è subordinata al possesso sia dei requisiti morali, sia di specifici requisiti professionali. La domanda va presentata utilizzando l’apposito modello e allegando tutta la documentazione richiesta. Ulteriori indicazioni sono riportate nella scheda informativa.
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Per comunicare la cessazione di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in attività congiunta ad altra attività principale occorre presentare SCIA (redatta utilizzando gli appositi modelli) ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 della Legge 241/1990. così come modificato dalla Legge 122/2010. Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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Qualora si intenda ampliare la superficie di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande occorre preventivamente presentare SCIA (redatta utilizzando gli appositi moduli) ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 della Legge 241/1990, così come modificato dalla Legge 122/2010. Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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Per subentrare nella titolarità o nella gestione di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande occorre preventivamente presentare SCIA (utilizzando gli appositi modelli) ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 della Legge 241/1990, così come modificato dalla Legge 122/2010. Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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Per comunicare la cessazione di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande occorre presentare SCIA (utilizzando gli appositi modelli) ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 della Legge 241/1990, così come modificato dalla Legge 122/2010. La cessazione dell’attività deve essere anche comunicata all’ASL competente per territorio, attraverso l’apposita notifica sanitaria.
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Per comunicare variazioni di superficie in diminuzione di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande occorre preventivamente presentare SCIA (redatta utilizzando gli appositi modelli) ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 della Legge 241/1990, così come modificato dalla Legge 122/2010.
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E’ consentita la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei locali dove si svolge un’attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, impianti sportivi, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei e gallerie d’arte; è altresì possibile effettuare attività di somministrazione di alimenti e bevande, fuori dall’ambito di applicazione dei criteri regionali e comunali, in altre tipologie di esercizi (alberghi, aree di servizio, impianti di distribuzione carburanti, mense, scuole, ospedali ecc.). Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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Nel caso di subingresso nella titolarità di un locale ove si svolga un’attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, impianti sportivi, attività culturali, cinema, teatri, musei e gallerie d’arte e sia contemporaneamente presente un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, occorre presentare apposita comunicazione.
Per poter subentrare nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande occorre essere in possesso di idonei requisiti morali e professionali. L'attività consentita (es. preparazione e somministrazione di alimenti e bevande o sola somministrazione) è descritta nella notifica sanitaria.
Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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| Vendita su area pubblica | |
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L’esercizio dell’attività in forma itinerante è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l’attività. L’autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. E' valida inoltre per la partecipazione alle fiere sul territorio nazionale.
Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. L’esercizio dell’attività è consentito per periodi non superiori ad un’ora di permanenza nel medesimo punto, con l’obbligo di spostamento di almeno 500 metri. Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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Se un titolare di concessione di posteggio su area pubblica desidera migliorare la collocazione della propria attività, può richiedere la miglioria presentando la relativa istanza al Comune nel quale ha sede il posteggio oggetto di richiesta (NON al SUAP).
Presso l’ufficio Attività Economiche del Comune di Ciriè è istituito, per ciascun mercato, il registro delle Migliorie. Lo stesso ufficio provvederà all’eventuale assegnazione seguendo l’ordine di precedenza determinato dalla data di iscrizione nel registro. Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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Nel caso di cessione in proprietà o gestione per atto fra vivi, o per causa di morte, dell’attività di commercio su area pubblica (o ambulante) corrispondente all’autorizzazione di Tipo A, il cessionario inoltra al Comune sede di Sportello Unico, entro quattro mesi dalla stipula del contratto o dal verificarsi dell’evento, la domanda di subingresso, autocertificando il possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del Decreto Legislativo 114/98 e s.m.i. ed allegando l’originale dell’autorizzazione in via di trasferimento.
Una volta presentata l’istanza il subentrante può esercitare l’attività purché in possesso di copia della domanda protocollata e di copia dell’autorizzazione del dante causa. Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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Per esercitare il commercio di oggetti usati privi di valore o di valore esiguo è sufficiente essere in possesso di autorizzazione al commercio su area pubblica come previsto dal Decreto legislativo 114/98 e s.m.i.
È necessario presentare modello apposito al Comune di competenza. Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda Informativa.
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